Chiesa cattolica e cremazione: facciamo chiarezza

Facciamo un po’ di chiarezza sul documento “Ad resurgendum cum Christo” circa la sepoltura dei defunti, la cremazione e la conservazione/dispersione delle ceneri.

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Come di certo vi sarà capitato di leggere, la Congregazione per la Dottrina della Fede ha pubblicato l’Istruzione “Ad resurgendum cum Christo”  (approvata da Papa Francesco) in materia di sepoltura dei defunti, entrando nel merito della cremazione e della collocazione delle ceneri.

Nel documento viene ribadito che la Chiesa non è contraria alla cremazione: «Laddove ragioni di tipo igienico, economico o sociale portino a scegliere la cremazione, scelta che non deve essere contraria alla volontà esplicita o ragionevolmente presunta del fedele defunto, la Chiesa non scorge ragioni dottrinali per impedire tale prassi, poiché la cremazione del cadavere non tocca l’anima e non impedisce all’onnipotenza divina di risuscitare il corpo e quindi non contiene l’oggettiva negazione della dottrina cristiana sull’immortalità dell’anima e la risurrezione dei corpi».

Allo stesso tempo, però, il testo specifica che «Le ceneri del defunto devono essere conservate di regola in un luogo sacro, cioè nel cimitero o, se è il caso, in una chiesa o in un’area appositamente dedicata a tale scopo dalla competente autorità ecclesiastica».

Per questo motivo la Chiesa si dichiara contraria alla conservazione dell’urna in un’abitazione privata. Questo perché «La conservazione delle ceneri in un luogo sacro può contribuire a ridurre il rischio di sottrarre i defunti alla preghiera e al ricordo dei parenti e della comunità cristiana».

Per quanto riguarda invece la dispersione delle ceneri nell’aria, in terra o in acqua o in altro modo, la chiesa dichiara di non poterla ammettere, così da evitare ogni tipo di equivoco panteista, naturalista o nichilista».

Vietata infine «la conversione delle ceneri cremate in ricordi commemorativi, in pezzi di gioielleria o in altri oggetti, tenendo presente che per tali modi di procedere non possono essere addotte le ragioni igieniche, sociali o economiche che possono motivare la scelta della cremazione».

Il documento si chiude con una non tanto velata minaccia: «Nel caso che il defunto avesse notoriamente disposto la cremazione e la dispersione in natura delle proprie ceneri per ragioni contrarie alla fede cristiana, si devono negare le esequie, a norma del diritto».

Ora, premesso tutto questo, ci teniamo a precisare che:

  1. Questa è la posizione espressa dalla Chiesa Cattolica, non dallo Stato Italiano, per cui le norme sulla cremazione e sulla destinazione delle ceneri restano invariate.

    Ricordiamo che, in estrema sintesi, per la legge italiana le ceneri possono essere tumulate in cimitero; disperse in un’area cimiteriale dedicata a questo scopo oppure in natura; affidate a qualcuno che dovrà conservarle presso il proprio domicilio di residenza (per maggiori dettagli, si veda alla pagina dedicata alle domande e le risposte).

    La Chiesa può certamente esprimere il suo parere, ma non ha alcun potere di modificare la legge italiana o di impedire una dispersione, se quest’ultima era stata espressa in vita, verbalmente o, meglio, per iscritto.
  2. Se la persona ha scelto la dispersione o l’affido dell’urna, il parroco scelto per il funerale può certo rifiutarsi di celebrare le esequie, ma: come può il parroco venire a sapere che il socio deceduto aveva scelto la dispersione o l’affido dell’urna?

    La volontà depositata in SO.CREM resta confidenziale nel rapporto tra l’Associazione e il Socio e, una volta avvenuto il decesso, viene inviata alla Polizia Mortuaria o all’Ufficio di Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso; in alcuni casi viene consegnata all’Onoranza Funebre che terrà le informazioni ivi contenute strettamente confidenziali.

    Quindi il problema resta squisitamente di ordine morale e riguarda chi, essendo cattolico, non vuole andare contro la volontà della Chiesa.
  3. Nel documento, quando si parla di conservazione delle ceneri in casa, la Chiesa dichiara che «Le ceneri non possono essere divise tra i vari nuclei familiari e vanno sempre assicurati il rispetto e le adeguate condizioni di conservazione». Ci teniamo a precisare che la divisione delle ceneri è, per la legge italiana, vilipendio di cadavere ed è punito con la reclusione da uno a tre anni.
  4. Infine, in Italia è vietata la realizzazione di diamanti dalle ceneri di cremazione e infatti la trasformazione avviene in uno stabilimento svizzero.

E se non volessi più la dispersione o l’affido?

Se qualcuno tra i nostri soci dovesse decidere di cambiare idea e di non volere più la dispersione o l’affido delle proprie ceneri, sarà sufficiente contattarci e vi spiegheremo come modificare la volontà testamentaria da voi depositata.

SO.CREM Bologna
051241726
info@socrem.bologna.it

Ai medesimi contatti possono rivolgersi anche i non soci che desiderano maggiori informazioni in merito.