Volontà crematoria: modi di esprimerla

Informazioni tecniche sui modi di esprimerla e sugli strumenti per darle esecuzione.
a cura di Guido Stanzani
Si intende fornire con queste note un quadro completo e analitico delle modalità e dei mezzi con cui l'ordinamento italiano consente la manifestazione della volontà di cremare la propria salma.
La materia è regolamentata dall'art.79 del vigente Regolamento di Polizia mortuaria (D.P.R. 10 settembre 1990, n, 285).
Tre, e non altre, le ipotesi previste: (1) "volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto"; (2) "In mancanza (...) la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo (...) e nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi; (3) "Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato: La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione".

Le ipotesi vanno esaminate separatamente permettendo un chiarimento di ordine generale.
Fatta eccezione per il caso sub(2) (volontà espressa dai superstiti) su cui si tornerà più avanti, la volontà crematoria può trovare espressione soltanto in un testamento; in quell'atto, cioè, che, revocabile sino all'ultimo istante di vita, è lo strumento con cui la persona, oltre a disporre delle proprie sostanze - per questo si suol dire che ha un contenuto eminentemente patrimoniale - può anche contenere disposizioni che patrimoniali non sono come, ad esempio, il riconoscimento di un figlio naturale e, per l'appunto, la volontà circa la propria sepoltura, il cadavere, l'utilizzazione di parti o organi di quest'ultimo.

I casi sub(1) e sub(3) fanno puntualmente capo all'istituto testamentario.
Cominciamo dal primo: " volontà testamentaria (crematoria) espressa in tal senso dal defunto".
Si applicano le regole generali stabilite dal vigente codice di diritto civile (1942).
Il testamento può essere "olografo" o "per atto di notaio"; quest'ultimo può essere, a sua volta, "pubblico" o "segreto".
Testamento "olografo" - che "deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano dal testatore" (art. 602 c.c.) - è quello redatto dall'interessato e lasciato fra le proprie carte. Se i superstiti non ci dan cura di "pubblicarlo" - e vedremo in cosa questo consista - è destinato a restare lettera morta.
Testamento "pubblico per atto di notaio" è quello "ricevuto" da quest'ultimo "in presenza di due testimoni" in presenza dei quali il notaio dà lettura al testatore; qualora quest'ultimo sia incapace di leggere e scrivere i testimoni devono essere quattro (art. 603 c.c.).
Testamento "segreto per atto di notaio" è, in sostanza, un testamento olografo consegnato, in busta chiusa, ad un notaio che ne curerà la "pubblicazione".
Possiamo parlare, adesso, di questo istituto.
Morto il testatore, chiunque vi abbia interesse, può richiedere ad un notaio - il solo funzionario competente - che il testamento "olografo" o quello "segreto" vengano resi pubblici; ciò che il notaio fa redigendo un verbale, dopo aver fissato apposita riunione degli eredi, con l'obbligo, poi, di trasmettere il verbale stesso "alla cancelleria della Pretura sulla cui giurisdizione si è aperta la successione" (art. 622 c.c.).
Quasi superfluo sottolineare che queste operazioni sono non soltanto costose ma anche lunghe con la conseguenza che, in entrambe le situazioni, la cremazione potrebbe avvenire soltanto a settimane, se non a mesi, di distanza dalla morte e, quindi, a seppellimento da tempo avvenuto non consentendo la legislazione igienica attese così protratte per la inumazione finale del cadavere; attese, del resto, che sarebbero ancor più lunghe (e impensabili) se si considera un altro aspetto che accomuna le due forme di testamento di cui si è parlato con la terza ed ultima: quella del "testamento pubblico per atto di notaio".

Il "testamento pubblico per atto di notaio" non richiede la "pubblicazione" come condizione per essere eseguito, a differenza dell' "olografo" o del "segreto", pur presupponendo, al pari di questi ultimi, che il notaio lo trasmetta alla cancelleria della Pretura (art: 622 c.c., cit.); attraverso di esso viene eliminata, in sostanza, la fase della redazione del verbale da parte del notaio stesso all'esito della fissata riunione degli eredi.
Questo testamento sarebbe, in teoria, immediatamente efficace; però; soltanto in teoria per quanto specificamente riguarda la volontà crematoria.
La cremazione del cadavere, già lo si è detto, è disposizione testamentaria di natura non patrimoniale e che presuppone che una persona si occupi di una serie di adempimenti per realizzarla; in questo è profondamente diversa dalle disposizioni patrimoniali per le quali l'erede acquista , ad esempio, la proprietà di un immobile solo accettando il lascito che gliene fa il testatore.
La persona che se ne occupa, o se ne deve occupare, assume un ruolo ben definito dall'ordinamento giuridico col nome di "esecutore testamentario" che può essere l'erede o colui che il testatore ha nominato nel testamento.
L'erede è automaticamente " esecutore testamentario"; basta soltanto che accetti l'eredità.
Non è detto, però, che l'erede adempia alla disposizione e, poichè nessuno può imporglielo, la volontà crematoria è destinata in tal caso ad essere elusa.
Chi, diverso dall'erede, è nominato dal testatore "esecutore testamentario" perchè gode della fiducia del primo, potrà dare maggiori garanzie all'interessato sull'adempimento della disposizione.
La legge prevede però una procedura complessa per queste situazioni poichè impone al soggetto designato come esecutore testamentario "l'accettazione" della nomina "presso la cancelleria della Pretura nella cui giurisdizione si è aperta la successione " (art. 702 c.c.).
I tempi per questi adempimenti sono lunghi (l'atto va anche registrato prima che l'esecutore testamentario possa operare) e i costi rilevanti.
Tempi lunghi, costi rilevanti e obblighi di legge, portano a sintetizzare le seguenti conclusioni: (a) la persona sola e senza eredi ha garanzie pressochè nulle che la propria salma sia cremata qualora abbia affidato la propria volontà crematoria ad un testamento, sia esso "pubblico", "segreto" o "olografo"; (b) la persona con eredi ha anch'essa garanzie pressochè inesistenti qualora la disposizione crematoria sia inserita in un testamento "segreto" o in un testamento "olografo"; (c) la stessa persona (con eredi) ha una garanzia semplicemente affidata al fatto che costoro ne rispettino la volontà se contenuta in un testamento "pubblico" dato che, se non adempiranno, nessuno potrà imporglielo.

Proprio perchè il testamento è un mezzo macchinoso, costoso e carente di certezza quanto a risultati, il legislatore ha predisposto, per la persona con eredi che si presumano rispettosi di una volontà crematoria espressa in vita dal defunto, lo strumento sub(2) comunemente detto dell'"atto notorio".
L'intento di cremare la salma può essere manifestato, di fronte ad un notaio o ad un funzionario pubblico abilitato, dal coniuge ovvero, se già defunto, dai figli o, ancora e se defunti anch'essi, dai nipoti; figli o nipoti, se più di uno, devono essere tutti consenzienti.
Questa, che potremmo dire dell'inerzia poichè l'interessato non lascia alcuna disposizione scritta, presenta due rischi.
Il primo riguarda chi era contrario in vita ad essere cremato e che cremato potrebbe trovarsi per volontà altrui.
Il secondo rischio si ha nel caso di mancanza di unanimità di accordo fra i più eredi ( figli o nipoti) che devono esprimere il consenso; ipotesi ulteriore di elusione di una eventuale volontà crematoria dell'interessato.

Per garantire il rispetto, sempre e comunque, della volontà crematoria di chi pure abbia eredi ; per tutelare con assoluta certezza l'intento crematorio delle persone sole; per ovviare agli intralci burocratici, ai tempi e ai costi della messa in esecuzione di una disposizione crematoria testamentaria, qualunque ne sia la forma; per realizzare tutti questi risultati, il legislatore ha previsto il rilascio alla SO.CREM della dichiarazione scritta della volontà di cremazione della propria salma, strumento sub(3).
E' un testamento, ma non va "pubblicato", a differenza di quello "olografo" e di quello "segreto per atto di notaio".
E' un testamento, ma non corre il rischio di essere eluso come quello "pubblico per atto di notaio" di chi abbia eredi che, a decesso avvenuto, non ne rispettino la volontà.
E' un testamento, ma, a differenza di tutti gli altri, compreso quello "pubblico" non necessita della procedura di nomina dell' "esecutore testamentario" per le persone sole prive di eredi; non a caso la legge usa la formula "è sufficiente" la dichiarazione crematoria scritta (o verbale, confermata da due testimoni per chi non è in grado di scrivere) convalidata dal presidente dell'associazione.
E' un testamento il cui affidatario - la SO.CREM, appunto - mette in esecuzione immediata non appena avvenuto il decesso di cui ha conoscenza per notizia quotidiana via fax dal Comune di Bologna sostenendo, nella logica mutualistica del proprio operare, tutti gli oneri necessari fra cui, non ultimi, quelli delle iniziative nelle sedi giudiziarie per cremare coloro i cui parenti non ne intendano rispettare il volere.