Statuto

SO.CREM Bologna fu fondata nel 1889 e fu eretta in Ente Morale con l’approvazione dello Statuto da parte del Regio Decreto del 19 novembre 1899 assumendo la veste di associazione riconosciuta (cioè con autonomia patrimoniale che esclude la personale responsabilità patrimoniale degli amministratori). È iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso il Tribunale di Bologna e, attualmente, è un Ente non profit (Decreto 4 dicembre 1997, n. 460 sugli Enti non commerciali e le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e rientra fra le Associazioni di Promozione Sociale (Legge 7 dicembre 2000, n. 383) secondo tempestivi e puntuali adeguamenti del suo Statuto.

Il primo Statuto fu approvato dalla Assemblee del 23 e del 28 gennaio 1899.
Le modifiche successive vennero apportate dalle Assemblee del 22/06/1899, del 27/07/1899, del 25/10/1899, del 29/12/1954, del 01/04/1979 e del 07/03/1992 (approvate con decreto del Presidente della Giunta Emilia-Romagna n. 326 dell’ 11/06/1992);
del 05/03/1994 (approvate con decreto del Presidente della Giunta Emilia-Romagna n. 582 del 23/06/1994);
del 29/03/1995 (approvate con decreto del Presidente della Giunta Emilia-Romagna n. 734 del 22/09/1995);
del 19/04/1998 (approvate con decreto del Presidente della Giunta Emilia-Romagna n. 275 del 06/07/1998);
del 07/04/2001 e del 05/04/2003 (approvate con determinazione del Dirigente Regione Emilia-Romagna n. 015903 del 20/11/2003);
del 08/04/2015 (approvate con determinazione del Direttore Generale agli Affari Istituzionali e Legislativi n. 5951 del 14/05/2015);
del 09/05/2019 (approvate con Determinazione del Direttore Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni n. 10734 del 17/06/2019);
del 17/10/2022 (registrato all’agenzia delle entrate di Bologna il 19/10/2022 n° 50605).

 

COSTITUZIONE E SCOPO

Art. 1) Costituzione e denominazione
E’ costituita in Bologna una Associazione di Promozione Sociale denominata “SOCIETÀ DI CREMAZIONE – SO.CREM Bologna APS” per brevità, anche SO.CREM BOLOGNA APS.

Art. 2) Finalità
L’Associazione ha come scopo la Cremazione delle salme e lo svolgimento di ogni attività attinente e connessa, da realizzarsi, senza fini di lucro, nella più efficace tutela della dignità umana e nel rispetto del sentimento della pietà verso i defunti:
1) sollevando i congiunti dall’onere delle pratiche che l’ordinamento impone per la cremazione con l’obiettivo della loro massima speditezza;
2) predisponendo un servizio che consenta il raccoglimento commemorativo con modalità coerenti con la volontà e, comunque, con l’impostazione ideologica del defunto, ferma l’osservanza dei principi costituzionali vigenti;
3) curando che eventuali oneri della cremazione siano contenuti nei minimi di spesa se non completamente coperti dai pubblici sovvenzionamenti;
4) operando affinché le modalità della dispersione delle ceneri siano ammesse col solo limite dell’ossequio della volontà del defunto secondo il comune senso di pietà dell’evento.
L’Associazione porrà in essere, quale mandataria speciale del Socio, ogni comportamento necessario per attuarne la volontà di cremazione e di destinazione delle ceneri.
L’Associazione, quale attività di interesse generale di cui all’art. 5 D.Lgs. n. 117/2017, organizza iniziative culturali, mutualistiche, editoriali, di utilità sociale e di solidarietà idonee all’incisiva attuazione e alla diffusione dello scopo associativo.
L’Associazione collabora con Associazioni di Promozione Sociale che perseguano finalità analoghe e con altre Società di Cremazione per la migliore realizzazione degli scopi previsti dal presente Statuto.
L’Associazione, per il conseguimento dei propri scopi, potrà assumere iniziative, anche di natura commerciale, connesse ed affini, utili alla realizzazione degli scopi associativi e ad essi attinenti, sia direttamente che indirettamente.

SOCI

Art. 3) Iscrizione
Può iscriversi alla Associazione ogni persona, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali che abbia compiuto i diciotto anni di età o, se minore, quando esprima assenso chi esercita su di essa la potestà.

Art. 4) Ammissione
Per essere ammessi a soci è necessario presentare domanda di ammissione su apposito modulo indirizzato al Consiglio Direttivo dell’Associazione, accompagnata dal pagamento della quota associativa.
La qualità di socio si acquista automaticamente con la presentazione della domanda di ammissione e il pagamento della quota associativa.
Nel caso la domanda di ammissione a socio venga rigettata, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 23 D. Lgs n. 117/2017.

Art. 5) Categorie
I Soci si distinguono in Soci Effettivi ed Onorari; sono esclusi vincoli associativi a termine.

Art. 6) Soci effettivi
I Soci Effettivi sono coloro che aderiscono per iscritto allo scopo dell’Associazione.

Art. 7) Soci Onorari
I Soci Onorari sono coloro che favoriscono, con operatività efficiente, le finalità dell’Associazione ed il cui apporto si dimostri utile per consolidarle e diffonderle; Essi sono esentati dagli oneri associativi.
La proclamazione a Socio Onorario, che, per i non soci ne presuppone l’accettazione scritta a divenir Soci, deve essere effettuata dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 8) Diritti
Tutti i Soci Effettivi in regola con il pagamento delle quote associative ed i Soci Onorari hanno diritto di intervenire alle Assemblee; di deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno; di ricoprire le cariche sociali.
Tutti i Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali.
Il Socio che intende esercitare tale diritto, dovrà previamente avvisare il Presidente che metterà a disposizione i libri sociali per la loro consultazione.
Il Socio può ottenerne estratti a proprie spese.

Art. 9) Recesso ed esclusione
Il Socio che recede dall’Associazione non ha diritto di retrocessione delle somme versate per iscrizione e quote associative.
Il Socio che non versa la quota associativa per due anni consecutivi può essere escluso con provvedimento del Consiglio Direttivo che gli deve essere comunicato per iscritto.

Art. 10) Espulsione
Il Consiglio Direttivo può motivatamente espellere il Socio ritenuto indegno di appartenere all’Associazione qualora abbia tenuto comportamenti che ne contrastino le finalità o costituiscano gravi violazioni degli obblighi statutari.
Il Consiglio Direttivo, previa contestazione scritta dell’addebito con termine di cinque giorni per giustificazioni scritte da parte del destinatario, adotta il provvedimento di cui sopra.
La prima assemblea ordinaria dei Soci successiva alla deliberazione del Consiglio Direttivo la esamina in contraddittorio con la presenza dell’interessato. All’esito, l’Assemblea ratificherà o meno la decisione del Consiglio Direttivo.
In caso di ratifica, il provvedimento di esclusione è immediatamente esecutivo ed operante dalla annotazione dello stesso nel libro dei soci.

PROVENTI E PATRIMONIO

Art. 11) Proventi
I proventi dell’Associazione sono costituiti da:
– versamenti dei Soci;
– oblazioni;
– interessi dei capitali accumulati;
– contributi ai costi delle cremazioni;
– qualunque altro introito percepito nell’attuazione delle finalità istituzionali.

Art. 12) Utilizzazione dei proventi
Gli utili e gli avanzi di gestione nonché i fondi, le riserve e il capitale rispettivamente realizzati e accumulati in base alle attività svolte ai sensi dell’art. 2, devono essere esclusivamente utilizzati per lo svolgimento delle finalità istituzionali dell’Associazione, nelle forme e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo conformemente alle disposizioni dello Statuto e alle delibere della Assemblea.
E’ vietata qualsiasi distribuzione di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate, ai Soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche con modalità indirette.

Art. 13) Patrimonio
Il patrimonio sociale è costituito da:
– rendite accumulate;
– lasciti e donazioni;
– beni mobili e immobili di proprietà.

ORGANI

Art. 14) Organi associativi
Gli Organi dell’Associazione sono:
– l’Assemblea;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente;
– il Collegio dei Sindaci o Sindaco Unico, organo facoltativo.

ASSEMBLEA

Art. 15) Organizzazione e poteri
L’Assemblea rappresenta l’universalità dei soci; è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in sua assenza, dal Vice-Presidente ovvero dal Consigliere più anziano di carica; ne svolge i compiti di segretario il Direttore, e in mancanza, il Consigliere designato dal Presidente.
L’Assemblea delibera:
a) sulle modifiche dello Statuto;
b) sulle nomine del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci o del Sindaco Unico, se previsto;
c) sull’approvazione dei bilanci annuali, consuntivo e preventivo;
d) sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
e) sull’espulsione del socio;
f) sull’approvazione dei programmi dell’attività da svolgere;
g) sull’approvazione di eventuali regolamenti;
h) sullo scioglimento e sulla messa in liquidazione della Associazione e sulla nomina dei liquidatori;
i) su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno, ivi compresi, se proposti dal Consiglio, quelli della proclamazione del Socio Onorario e dell’accettazione di donazioni e lasciti che impongano vincoli all’Associazione.

Art. 16) Tipi di Assemblee
L’Assemblea è ordinaria o straordinaria; le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti i Soci se assunte in conformità allo Statuto.

L’Associazione, nel caso in cui il numero dei soci iscritti sia superiore a cinquecento, potrà prevedere lo svolgimento di un’Assemblea Generale, obbligatoriamente preceduta da Assemblee separate tenute nelle Province di Bologna e Ferrara, Province nel cui ambito territoriale l’Associazione è sorta e svolge la propria attività.

Art. 16 bis) Le Assemblee separate
Ogni Assemblea separata elegge al proprio interno i delegati per l’Assemblea Generale. I delegati devono essere soci dell’Associazione ed il loro numero è stabilito secondo un criterio proporzionale che garantisca la rappresentanza dei soci presenti, anche per delega, nell’Assemblee separate. In ogni caso deve essere garantita la rappresentanza delle posizioni di minoranza espresse dai soci nelle Assemblee separate.
Il Consiglio Direttivo stabilisce, tramite l’approvazione di un Regolamento Congressuale, i luoghi di convocazione delle Assemblee separate, tenuto conto della provenienza territoriale dei soci iscritti, ed il criterio proporzionale con il quale attribuire ai delegati la rappresentanza dei soci partecipanti, anche per delega, alle varie Assemblee separate, garantendo, in ogni caso, la rappresentanza delle minoranze ivi espresse.
I verbali delle Assemblee separate, salvo votazioni all’unanimità, dovranno contenere il computo dei voti di maggioranza, di minoranza e di astensione per ogni deliberazione presa.
Le deliberazioni delle Assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate.
Le deliberazioni delle Assemblea Generale possono essere impugnate per annullabilità anche dai soci assenti e dissenzienti alle Assemblee separate quando, senza i voti espressi dai delegati delle Assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione.

Art. 16 ter) L’Assemblea Generale
L’Assemblea Generale è costituita dai delegati nominati dai soci presenti, anche per delega, nelle Assemblee separate. In ogni deliberazione in cui sono chiamati a votare, i delegati sono tenuti a rispettare il vincolo di mandato espresso, rispettivamente e proporzionalmente, dalle minoranze e dalle maggioranze costituite all’interno dell’Assemblee separate che li ha eletti.
I delegati partecipanti all’Assemblea Generale sono muniti di specifica delega indicante l’Assemblea separata che li ha designati.
Si applicano all’Assemblea Generale i medesimi quorum costitutivi e deliberativi dell’Assemblea dei Soci, sia in prima che in seconda convocazione, stabiliti dai successivi articoli 21 e 22 dello Statuto. Le maggioranze indicate dai suddetti articoli si calcolano sulla base dei voti complessivamente espressi dai soci nelle rispettive Assemblee separate, così come risultanti dai verbali delle stesse.
Nel caso di parità nella deliberazione, i delegati potranno esprimere le loro preferenze senza rispettare il vincolo di mandato.
Qualora un delegato risulti assente all’Assemblea Generale, i voti allo stesso attribuiti devono essere proporzionalmente redistribuiti tra gli altri delegati nominati nella medesima Assemblea Separata, se
presenti. Nel caso in cui tutti i delegati nominati da un’Assemblea Separata risultino assenti, non verranno considerati, né ai fini costitutivi né ai fini deliberativi, i voti espressi dalla rispettiva Assemblea separata.

Art. 17) Assemblea Ordinaria
L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno:
a) per sentire esporre la relazione del Consiglio Direttivo sull’andamento morale ed economico dell’Associazione, e l’eventuale relazione ex art. 38 del presente Statuto;
b) per deliberare sul bilancio consuntivo dell’esercizio suddetto e su quello preventivo; precisando che il bilancio consuntivo è presentato agli associati, per la sua approvazione, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale – che si chiude al 31 dicembre di ogni anno – ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze lo richiedano; in quest’ultimo caso peraltro, gli amministratori devono segnalare nella loro relazione la ragione della dilazione;
c) per eleggere i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci o del Sindaco Unico se previsti, ovvero scaduti di carica ai sensi degli artt. 29 e 38 dello Statuto e per ratificarne le eventuali cooptazioni dei primi ai sensi del comma 2 dell’art. 37;
d) per trattare ogni argomento di competenza posto all’ordine del giorno per deliberazione del Consiglio Direttivo o per domande dei Sindaci o Sindaco Unico, se previsto, e dei Soci.
Le domande dei Soci devono essere proposte al Presidente e a questi recapitate, con argomentata motivazione scritta, entro il mese di novembre al pari di quelle del Socio che intenda candidarsi a cariche direttive ed eventuali cariche sindacali.

Art. 18) Assemblea Straordinaria
L’Assemblea straordinaria è convocata nei casi di cui alle lettere a) e h) dell’art. 15 dello Statuto, nonché quando il Consiglio Direttivo lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta dal Collegio dei Sindaci o Sindaco unico, se previsto, o da almeno il dieci per cento degli iscritti.

Art. 19) Modalità delle convocazioni
L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, previa delibera di quest’ultimo, con avviso contenente l’ordine del giorno della discussione e l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui si svolgerà l’Adunanza.
L’avviso deve essere portato a conoscenza dei soci almeno venti giorni prima di quello della riunione, tramite invio a ciascuno di lettera, anche non raccomandata, o pubblicazione su un quotidiano di diffusione regionale.
Per la convocazione dell’Assemblea Ordinaria è in facoltà del Consiglio l’adozione, alternativa o cumulativa delle modalità di cui al comma che precede, mentre per quella dell’Assemblea Straordinaria è obbligatoria l’adozione di entrambe.
L’eventuale seconda convocazione dell’Assemblea può aver luogo anche lo stesso giorno della prima, purché a distanza di almeno un’ora da quest’ultima.
La convocazione delle Assemblee separate avviene con le stesse modalità indicate nel presente articolo.
Tra il giorno in cui si tiene l’ultima delle Assemblee separate e la data di convocazione dell’Assemblea Generale devono trascorrere almeno otto giorni.
Con l’avviso di convocazione di ciascuna Assemblea separata, i soci devono essere informati che sono chiamati a discutere e deliberare sul medesimo ordine del giorno oggetto di deliberazione dell’Assemblea Generale, oltre che a nominare i delegati che parteciperanno a quest’ultima Assemblea.

Art. 20) Pubblicità dei bilanci e delle proposte di modifiche statutarie
I bilanci e le proposte di modificazione dello Statuto devono essere esposti presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni precedenti la data di convocazione dell’Assemblea.

Art. 21) Prima convocazione
Le Assemblee sono valide, in prima convocazione, quando interviene almeno un ventesimo dei Soci.
Le delibere sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti.
Per modificare lo Statuto Sociale, occorre l’intervento di almeno due decimi dei Soci.
Per deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione, devono essere presenti i tre quinti dei Soci.
Nei casi dei due commi che precedono, le deliberazioni devono essere approvate dai quattro quinti dei presenti.

Art. 22) Seconda convocazione
Le Assemblee sono valide, in seconda convocazione, per deliberare su qualunque oggetto posto all’ordine del giorno, indipendentemente dal numero dei Soci presenti e le delibere assunte sono valide se approvate dalla maggioranza assoluta di essi.
Per modificare lo Statuto sociale è peraltro indispensabile l’approvazione da parte di almeno quattro quinti dei Soci presenti.
Per deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione è obbligatoria, anche in tal caso, la presenza dei tre quinti dei Soci e l’approvazione dei quattro quinti dei presenti.

Art. 23) Votazioni
Le votazioni assembleari devono essere fatte per voto palese.
Se si tratta di questioni riguardanti persone, la votazione deve avvenire per scrutinio segreto, salvo nel caso di cui all’art. 7, comma 2 dello Statuto.
E’ sempre obbligatorio lo scrutinio segreto se richiesto da almeno dieci Soci.

Art. 24) Diritto di intervento
L’intervento dei Soci alle Assemblee deve essere personale e ciascuno di essi ha diritto ad un solo voto.
E’ consentito che ciascun Socio rappresenti altri Soci purché su delega scritta, col massimo di cinque. Ciascun socio ha diritto di partecipare all’Assemblea Generale. In ogni caso, il voto nell’Assemblea Generale verrà espresso esclusivamente dai delegati nominati nelle Assemblee separate.

Art. 25) Elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci o del Sindaco Unico
Per la elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci o del Sindaco Unico, se previsto, il Presidente dell’Assemblea nomina, tra i Soci presenti, tre scrutatori onde constatare, durante l’adunanza, l’esito delle votazioni.
Le elezioni possono aver luogo solo dopo l’espletamento dell’incombente di cui al comma che precede e devono essere ultimate prima che l’Assemblea si sciolga.
La votazione non può essere validamente conclusa se non hanno votato tutti i Soci presenti nella sala.
Dall’esito delle votazioni deve essere redatto un verbale sottoscritto dagli scrutatori.

Art. 26) Esclusioni dalle votazioni
I membri del Consiglio Direttivo hanno facoltà di non partecipare al voto sull’approvazione dei bilanci annuali e nelle deliberazioni attinenti il loro operato.

Art. 27) Verbalizzazioni
I verbali delle adunanze dell’Assemblea, compilati dal Direttore o da chi ne fa le veci, devono essere trascritti nell’apposito Libro dei Verbali e sottoscritti da chi ha presieduto l’Assemblea e dal segretario verbalizzante nonché dagli scrutatori nei casi di cui all’art. 25 dello Statuto.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 28) Consistenza e poteri
Il Consiglio Direttivo si compone da un minimo di cinque a un massimo di nove membri ed allo stesso sono demandati i poteri di amministrare l’Associazione.

Art. 29) Elezione, cariche e incompatibilità
Il Consiglio viene eletto dall’Assemblea dei Soci con votazione a scrutinio segreto.
Il Consiglio nomina nel proprio ambito un Presidente, un Vice-Presidente e un Tesoriere.
I mandati e le cariche sono gratuiti: sono esclusivamente rimborsabili le spese documentate riguardanti la realizzazione delle finalità associative.
Non può far parte del Consiglio chi ha rapporti di parentela, affinità o convivenza con dipendenti o collaboratori fissi dell’Associazione.

Art. 30) Durata
I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 31) Attribuzioni del Consiglio
Il Consiglio Direttivo:
a) amministra il patrimonio sociale;
b) redige i bilanci consuntivo e preventivo;
c) esprime l’accettazione di donazioni e lasciti all’Associazione, salvo per quelli impositivi di vincoli, regolamentati dall’ultima parte della lettera i) dell’art. 15 dello Statuto;
d) formula le proposte di cui all’articolo 7, comma 2, e assume le deliberazioni di cui agli articoli 10, 19, comma 1 e 32, lettera c, dello Statuto;
e) predispone gli eventuali regolamenti interni dell’Associazione;
f) individua ed attiva, in favore degli iscritti, servizi mutualistici finalizzati all’incisiva attuazione e alla diffusione dello scopo associativo;
g) dispone sull’eventuale destinazione di eccedenze ad operazioni culturali, editoriali, di utilità e di solidarietà sociale, al fine di realizzare e diffondere lo scopo associativo;
h) stabilisce le modalità della collaborazione con Associazioni di Promozione Sociale che perseguano scopi in linea con quelli dello Statuto;
i) decide sulla eventuale attivazione di servizi complementari alla Cremazione nel presupposto del rispetto della dignità della persona e nella logica di prestazioni rese per utilità sociale;
l) delibera la stipulazione di convenzioni con le Autorità competenti per l’espletamento del servizio pubblico di cremazione nonché la costituzione di (e/o la partecipazione a) persone giuridiche le cui finalità siano compatibili con quelle associative.
m) controlla che dipendenti e collaboratori dell’Associazione operino con modalità coerenti con le finalità statutarie e assume le decisioni costitutive e risolutive dei relativi rapporti;
n) nomina, su proposta del Presidente, il Direttore;
o) fissa le tariffe associative e dei servizi ed esercita ogni atto di ordinaria e di straordinaria amministrazione che lo Statuto non riservi all’Assemblea e che non contrasti con la legge.

Art. 32) Il Presidente
Il Presidente:
a) ha la firma e la legale rappresentanza dell’Associazione;
b) convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea nonché quelle del Consiglio di cui attua le deliberazioni ponendo in essere ogni attività, negozio ed incombente funzionale e connessi;
c) rappresenta l’Associazione in giudizio previa specifica delibera del Consiglio;
d) assume per conto dell’Associazione, le funzioni di mandatario “post mortem” di un Socio e di qualsiasi altra persona con riferimento alle disposizioni di ultima volontà relative alla cremazione e alla dispersione delle ceneri;
e) relaziona ogni anno l’Assemblea sull’andamento morale ed economico dell’Associazione e sull’operato del Consiglio.
In caso di assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice-Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

Art. 33) Tesoriere
Il Tesoriere controlla che incassi, pagamenti, ed ogni operazione finanziaria, vengano effettuati nel rispetto delle disposizioni vigenti applicabili all’Associazione.

Art. 34) Il Direttore
Il Consiglio Direttivo potrà avvalersi di personale qualificato e precisamente di una figura tecnica quale il Direttore.
Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina il Direttore.
Il Direttore non può essere nominato tra i componenti il consiglio.
La nomina viene deliberata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
Sempre a maggioranza assoluta e sempre su proposta motivata del Presidente, il Consiglio delibera la revoca del Direttore.
Il Direttore assolve ai seguenti compiti:
a) esercita le funzioni direttive e organizzative d’ordine gestionale inerenti le attività dell’Associazione, assicurandone il regolare svolgimento;
b) provvede all’esecuzione dei deliberati del Consiglio;
c) partecipa alle riunioni del Consiglio – delle quali redige un verbale – e formula pareri non vincolanti sulle deliberazioni da adottarsi;
d) assiste il Presidente nell’adempimento degli atti di propria pertinenza e competenza.

Art. 35) Organizzazione e convocazioni
Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente sei volte all’anno e, straordinariamente, quando il Presidente lo ritenga opportuno ovvero ne facciano richiesta almeno quattro dei suoi componenti.
Le convocazioni devono essere effettuate tramite avviso contenente l’ordine del giorno a mezzo lettera, fax o e-mail, da spedirsi non meno di cinque giorni prima della adunanza e, in caso di urgenza, almeno 48 ore prima.
In assenza del Presidente, il Consiglio è presieduto dal Vice-Presidente o, in mancanza, dal Consigliere più anziano in carica.
In assenza del Direttore, ne assume i compiti di verbalizzazione della riunione il Consigliere presente designato dal Presidente.
Le riunioni del Consiglio possono svolgersi con gli intervenuti dislocati in più luoghi, collegati con idonei mezzi audio/video, a condizione che siano pienamente rispettati il metodo collegiale ed i principi della buona fede e di parità di trattamento. In particolare, è necessario che:
– sia consentito al presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
– sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
– sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, visualizzare documenti, liberamente intervenire;
– vengano indicati nell’avviso di convocazione, salvo il caso di riunione totalitaria, i luoghi audio-video collegati a cura dell’associazione nei quali gli intervenuti potranno recarsi, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.
Nel caso in cui, in corso di riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno o più luoghi audio/video collegati, la riunione verrà dichiarata sospesa dal presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

Art. 36) Riunioni e deliberazioni
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se presente la maggioranza assoluta dei membri: è fatto divieto di deleghe.
Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti prevalendo, in caso di parità, il voto del Presidente.
Gli atti del Consiglio devono essere verbalizzati con sottoscrizioni apposte dal Presidente e dal Direttore o da chi ne fa le veci.
Le votazioni devono sempre essere effettuate per voto palese.

Art. 37) Decadenza dei componenti e ricostituzione del Consiglio
Il Consigliere che manca ingiustificatamente per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, è dichiarato decaduto dall’incarico.
Qualora vengano a mancare per qualsiasi motivo la maggioranza assoluta dei componenti eletti, il Consiglio deve procedere alla propria ricostituzione tramite la cooptazione di soci disponibili a ricoprire tale carica.
La prima assemblea ordinaria deve essere investita della relativa ratifica.

COLLEGIO DEI SINDACI O SINDACO UNICO

Art. 38) Consistenza, durata, ricostituzione e incompatibilità
L’Assemblea dei Soci, convocata in via ordinaria, delibera la nomina dell’organo di controllo dell’Associazione ovvero quando le disposizioni di legge applicabili all’Associazione lo prevedono come obbligatorio.
Se previsto o obbligatorio, l’Assemblea nomina o un Collegio dei Sindaci o un Sindaco Unico.
Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche non soci.
Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’art. 2399 cod.civ.
Per quanto compatibili, le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche al Sindaco Unico.
Il Collegio dei Sindaci o il Sindaco Unico durano in carica tre anni, sono rieleggibili e svolgono gratuitamente il mandato.
Il Collegio dei Sindaci o il Sindaco Unico:
a) vigilano sull’osservanza dello Statuto;
b) prendono visione, quando lo ritenga opportuno, di ogni atto o documento dell’Associazione redigendo verbali delle verifiche;
c) intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo esprimendo, se richiesti, il proprio parere;
d) presentano all’Assemblea annuale dei Soci una relazione del loro operato e sui bilanci consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio.

STENDARDO

Art. 39) Titolarità e custodia
L’Associazione possiede due Stendardi che devono essere conservati presso i Poli Crematori di riferimento.

Art. 40) Utilizzazione
Gli Stendardi possono essere richiesti, anche separatamente, per venir posti al seguito del feretro dei Soci defunti e presenziare alla Cremazione e ad altre cerimonie pubbliche

SCIOGLIMENTO

Art. 41) Causa di scioglimento
L’Associazione può essere esclusivamente sciolta per deliberazione dei Soci riuniti in Assemblea straordinaria e con le maggioranze previste ai precedenti artt. 21 e 22 del presente Statuto.

Art. 42) Operazioni
In caso di scioglimento l’Assemblea deve stabilire le modalità della procedura di liquidazione.
Esaurita la procedura, i fondi residui e i ricavi dei realizzi dei beni mobili ed immobili devono essere destinati ad altre associazioni con scopi analoghi e, comunque, ai fini di utilità sociale, secondo quanto previsto dall’art. 9 D. Lgs. n. 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43) Regolamenti interni
Un eventuale regolamento stabilisce le modalità per l’uso dell’Ara Crematoria, per i servizi commemorativi e per la conservazione e la dispersione delle ceneri.
Altro eventuale regolamento detta le norme riguardanti l’Amministrazione dell’Associazione.
Il Regolamento Congressuale determina le sedi di convocazione delle Assemblee separate e i criteri proporzionali di rappresentanza dei delegati.